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C. 31/12/2002 n. 335

2. Gli interventi di cui al suddetto programma sono identificati sotto forma di "Progetti obbiettivo" o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di ambito, si applicano le penalizzazioni previste all'art. 40 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

1. L'attività di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria, si svolgerà sulla base di un "programma triennale" e dei suoi aggiornamenti annuali che il Soggetto gestore deve redigere e trasmettere all'Autorità d'ambito entro il 15 settembre di ciascun anno unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo.

2. Il programma deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'ambito.

5. Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare articolate per singolo Progetto obbiettivo e con indicazione, all'interno del singolo P.O., dell'ordine di priorità.

4. I progetti preliminari di cui sopra devono contenere, oltre agli elaborati previsti dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, apposita relazione economico finanziaria che evidenzi gli obbiettivi specifici dell'intervento, la coerenza con gli obbiettivi del P.O., gli effetti fisici ed economici attesi.

5. L'inclusione di un intervento nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione in linea tecnica, in base alle norme vigenti in materia nella regione Sardegna, della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 109/1994.

6. L'Autorità d'ambito approva il programma triennale e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo; decorso tale termine, la proposta del Gestore si intenderà approvata; detto termine è sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dall'acquisizione, l'Autorità d'ambito formulerà esplicite e motivate osservazioni sulla proposta del Gestore. In tal caso il termine per l'approvazione riprenderà a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Autorità d'ambito, del relativo riscontro del Gestore.

7. In sede di prima applicazione, il Gestore dovrà presentare, oltre al programma triennale ed all'elenco delle opere del primo anno, un documento di programmazione generale degli interventi infrastrutturali e delle azioni integrative redatto in coerenza con quanto indicato al capitolo V del Piano d'ambito e relativo agli orizzonti temporali della prima fase (primi sei anni), e a regime (dieci anni); tale documento dovrà essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari dei P.O. e del piano economicofinanziario approvati con il Piano d'ambito e dovrà esplicitare, assumendoli come propri del Gestore, gli obbiettivi fissati dallo stesso Piano d'ambito.

8. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. L'Autorità provvede alla indicazione dei collaudatori, che verranno nominati dal soggetto Gestore. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità d'ambito copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di controllo.

Art. 19. Varianti al programma degli interventi

1. L'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di variare i contenuti dei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'ambito per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli i servizio in atto. In tal caso l'Autorità d'ambito, d'intesa con il Gestore definisce la variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonchè con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obbiettivi e i tempi entro i quali la variante deve essere attuata. Capo IV Livelli e qualità del servizio idrico integrato

Art. 20. Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare tecnico e denominati "standard organizzativi" (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare tecnico allegato alla convenzione e/o dai successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione e specificate - per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonchè gli importi delle medesime - nel Disciplinare tecnico e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

1. Il Gestore, entro .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve redigere la Carta del s.i.i., in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità; la Carta del servizio deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Autorità.

2. Nei .......... mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. nel termine di .......... mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.

3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

4. Il Gestore provvede, nella fase di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di siguificative modifiche della Carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima.

Art. 22. Regolamento del Servizio idrico integrato

1. Il Gestore, entro .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. Nei .......... mesi successivi il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di .......... mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.

2. Il regolamento del servizio deve comprendere le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.

3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

4. Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni di Piano.

Art. 23. Manuale della sicurezza

1. Entro .......... mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal Decreto legislativo n. 626/1 994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24. Sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000

1. Il Gestore, entro il termine di .......... mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto adotta un Sistema di qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi .......... mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme.

2. In caso di mancata adozione del Manuale o della certificazione entro i termini suddetti si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima.

Art. 25. Piano di emergenza

1. Entro .......... mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di emergenza, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima Art. 26.

Art. 26. Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il termine di .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del Decreto ministeriale n. 99/1997, di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della convenzione.

1. Entro il termine di .......... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della convenzione.

Art. 28. Risparmio idrico

1. Il Gestore, attenendosi alle direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica, emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, sottopone annualmente all'approvazione dell'Autorità un programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite; installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni; installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonchè di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e terziario. Capo V Tariffa del servizio idrico integrato

Art. 29. Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità d'ambito ed è riscossa dal Gestore.

2. Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono quelle risultanti dall'applicazione di quanto stabilito nel Disciplinare tecnico.

 

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